DI ASSOCIAZIONE 1. La Conferenza della Carta puo' autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o con organizzazioni internazionali per promuovere l'attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o piu' protocolli. 2. La relazione cos' stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica o un'Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell'associazione e sono sempre stabiliti nell'accordo di associazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art43 · fonte del testo

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