[1]all'articolo 35 della convenzione unica

[2]L'articolo 35 della convenzione unica sara' modificato come segue: Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  • a)assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
  • b)si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
  • c)collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  • d)controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
  • e)si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
  • f)forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtu' dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attivita' illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
  • g)forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potra' aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attivita' illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari