Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1939 al 16 dicembre 2009. 1730 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: La garanzia di cui al comma precedente potra' essere sostituita od integrata con la cessione di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

tolto: La durata del mutuo e la quota del contributo da cedere all'istituto mutuante in pagamento dell'annualita' di ammortamento del mutuo stesso saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, il quale ha, nei riguardi dei ricevitori provinciali delle imposte dirette, gli stessi effetti delle delegazioni sui ruoli di contribuzione dei Consorzi per la viticoltura, per la quota spettante alla Federazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV n. 1266.

tolto: Art. 2. - Per l'esercizio delle distillerie federali, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura potra' far ricorso al credito, sia per quanto riguarda le spese di gestione, che per quanto concerne il pagamento delle materie da distillare.

tolto: Le modalita' delle relative operazioni, concordate con lo istituto di credito, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

tolto: Gli eventuali avanzi netti di gestione di tali distillerie saranno accantonati per costituire un fondo di garanzia per le operazioni di credito relative alle spese di esercizio e all'acquisto delle materie da distillare.

tolto: Art. 3. - Il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, sara' corrisposto alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura anche per due distillerie destinate alla utilizzazione integrale delle vinacee da costruire entro l'anno 1938, rispettivamente in comune di Bolzano e in comune di Marino (frazione di Ciampino).

tolto: Lo stesso contributo sara' altresi' corrisposto alla predetta Federazione per altri stabilimenti che eventualmente sara' chiamata a costruire, ai fini autarchici nazionali, per disposizione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni, prima dei termini stabiliti dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

tolto: Art. 4. - Nei casi in cui Consorzi per la viticoltura debbano ricorrere all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per la provvista dei fondi per la costruzione o l'acquisto dei fabbricati occorrenti per gli impianti di enopoli o di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonche' per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati e agli impianti all'uopo acquistati, tali mutui potranno essere garantiti mediante costituzione di ipoteche, a favore dell'istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante puo' anche richiedere che il Consorzio mutuatario assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: La garanzia di cui al comma precedente potra' essere sostituita od integrata mediante delegazioni sui ruoli di contribuzione consorziali, emesse sui ricevitori provinciali delle imposte dirette, che hanno in carico i ruoli medesimi.

tolto: Qualora lo stabilimento sorga su area ceduta in uso al Consorzio mutuatario da un ente pubblico, la durata dell'ammortamento del mutuo non potra' essere superiore a quella della cessione dell'uso dell'aerea.

tolto: Art. 5. - Quando un Consorzio per la viticoltura, per insufficienza del gettito dei ruoli di contribuzione non sia in grado di offrire, all'Istituto mutuante, l'intera garanzia prevista dal secondo comma del precedente articolo 4, ai fini della concessione del mutuo per l'impianto di un enopolio o di un magazzino di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, potra' intervenire la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, per integrare la garanzia del mutuo stesso.

tolto: Tale garanzia della Federazione, per la concessione della quale dovra' essere ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, sara' fornita, di regola, mediante cessione, con le modalita' di cui al precedente articolo 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione stessa, in applicazione dell'articolo 22 del Regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, e del secondo comma dell'art. 30 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

tolto: Art. 6. - Previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Consorzi per la viticoltura potranno precedere, negli enopoli da essi istituiti, a studi e prove di vinificazione, ai fini del miglioramento della tecnica enologica.

tolto: Per l'esecuzione di tali prove dovranno impiegare materie prime acquistate, mentre l'impiego di quelle conferite e' subordinato all'assenso del conferente.

tolto: Art. 7. - Per l'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla legge, la Federazione e i Consorzi per la viticoltura potranno, indipendentemente dalle operazioni di credito per l'impianto e l'esercizio delle distillerie federali e degli enopoli e magazzini consorziali di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, effettuare operazioni passive di credito a lunga, a media ed a breve scadenza.

tolto: Le modalita' di tali operazioni e le relative garanzie, da concordarsi tra l'Istituto di credito e la Federazione o il Consorzio interessato, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

tolto: La disposizione del comma precedente si applica anche nei riguardi delle operazioni passive di credito, sia a lunga che a media ed a breve scadenza, che l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose abbia necessita' di effettuare per la provvista dei fondi occorrenti per l'assolvimento dei compiti demandategli dalla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

tolto: Art. 8. - Qualora la Federazione nazionale dei Consorzi per la viticoltura, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio per la viticoltura di Zara, ad essa demandate dall'art. 29 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ricorra all'accensione di mutui passivi a lunga scadenza per l'impianto di enopoli e di magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola nel territorio di detta provincia, i mutui medesimi saranno garantiti mediante costituzione di ipoteca, a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante puo' anche richiedere che la Federazione assuma l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza darne preventivo avviso all'Istituto stesso.

tolto: La garanzia di cui al comma precedente, potra' essere sostituita od integrata, mediante cessione, con le modalita' di cui al precedente articolo 1, di una quota parte dei contributi che perverranno alla Federazione in applicazione dell'art. 22 del R. decreto 2 dicembre 1937-XVI, n. 2504, e del secondo comma dell'articolo 30 della legge 10 giugno 1397, n. 1266.

tolto: Agli effetti delle operazioni di credito di esercizio, nonche' a tutti gli altri effetti, gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola, istituiti dalla Federazione nel territorio della provincia di Zara, sono disciplinati dalle norme che disciplinano gli enopoli e i magazzini di raccolta e confezionamento delle uve da tavola istituiti dai Consorzi per la viticoltura.

tolto: Art. 9. - Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge si applicano nei riguardi degli altri Consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni, costituiti ai sensi della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono.

tolto: Quando le Federazioni nazionali dei Consorzi, di cui al comma precedente, debbano ricorrere all'accensione dei mutui passivi a media o a lunga scadenza per provvedere alla costruzione o all'acquisto di fabbricati per l'impianto di stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono, nonche' per l'attrezzatura tecnica di essi, ed inoltre per gli ampliamenti ed adattamenti che sia necessario apportare ai fabbricati ed agli impianti acquistati, potranno garantire tali mutui mediante concessione di ipoteca a favore dell'Istituto mutuante, sull'area dello stabilimento per il quale viene richiesto il mutuo e sullo stabilimento stesso. L'Istituto mutuante puo' anche richiedere che le Federazioni assumano l'impegno di non alienare o rimuovere i macchinari installati nello stabilimento senza farne preventivo avviso all'Istituto stesso.

tolto: La garanzia di cui al comma precedente potra' essere sostituita od integrata con la cessione di quota parte dei contributi ordinari che perverranno alle Federazioni dei Consorzi federati o dei contributi straordinari, autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, a carico dei Consorzi interessati alle singole iniziative predisposte dalle Federazioni.

tolto: Per le spese di gestione di tali stabilimenti le Federazioni potranno far ricorso al credito mediante convenzioni da stipulare con un Istituto di credito e da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

tolto: Art. 10. - Le operazioni di mutuo a media e a lunga scadenza previste nella presente legge, contratte dagli Enti costituiti ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento o riattamento degli stabilimenti di cui agli articoli 1, 4, 8 e 9 della presente legge, sono equiparate, agli effetti delle agevolazioni fiscali e del concorso dello Stato, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

tolto: Il predetto concorso non e' cumulabile con altri contributi previsti dalle leggi vigenti per gli impianti di cui trattasi.

tolto: Art. 11. - Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche a tutti i Consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni ed alle rispettive Federazioni nazionali che istituiscano od impiantino stabilimenti per la conservazione, la selezione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti delle coltivazioni alle quali rispettivamente si riferiscono.

tolto: Art. 12. - Avvenuto l'assorbimento, previsto dall'art. 8 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dei Consorzi creati a norma di legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, nei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, le disposizioni della presente legge avranno applicazione nei riguardi delle sezioni dei nuovi Consorzi esercitanti il ramo di attivita' dei Consorzi assorbiti, e dai settori della Federazione nazionale corrispondenti ai vari rami di attivita' esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1939-01-05;411~art1 · fonte del testo

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