[1]ACCORDO SUI SERVIZI AEREI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati, nel presente Accordo, le "Parti Contraenti", essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944; desiderando stipulare un Accordo, allo scopo di regolamentare i servizi aerei fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non disponga altrimenti:

  • a)il termine "Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento agli Allegati o alla convenzione, in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima, nella misura in cui quegli Allegati e quegli emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati dalle due Parti Contraenti;
  • b)il termine "Autorita' Aereonautiche" indica: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo dell'Ucraina, il Ministero dei Trasporti dell'Ucraina e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;
  • c)il termine "compagnia area designata" indica una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata, in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo;
  • d)il termine "territorio", riferito ad uno stato, ha il significato attribuitogli all'Articolo 2 della Convenzione;
  • e)i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scali non commerciali" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti all'Articolo 96 della Convenzione;
  • f)il termine "tariffa" indica i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni a cui si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per l'agenzia e gli altri servizi ausiliari, ma ad esclusione dei compensi e delle condizioni per il trasporto di posta.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art1 · fonte del testo

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