in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformita' 1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualita' dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformita', compatibilmente con i criteri internazionali. 2. Le Parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilita' di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento. 3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualita' dei prodotti e delle imprese delle Parti.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art6 · fonte del testo

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