Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione e' valutato ad un importo massimo di 150.000 unita' di conto. Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa. Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato. Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i firmatari, escluse le spese di segretariato.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~art8 · fonte del testo

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