Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-d-art8 · fonte del testo

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