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[1]I biglietti, le carte di circolazione ed i buoni bagaglio saranno forniti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[2]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, verranno stabilite le norme per la concessione dei biglietti di cui alla presente legge, e indicati gli uffici incaricati dell'emissione, nonche' le norme per la concessione di compartimenti riservati.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Bertolini. Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
