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[1]In occasione di eccezionali ricorrenze patriottiche e solennita' nazionali, l'Amministrazione ferroviaria potra' concedere ribassi fino al 75 per cento sulla tariffa normale ai viaggiatori con treni speciali, od in comitive, od anche isolatamente con treni ordinari da determinarsi.
[2]Il riconoscimento del carattere di eccezionale ricorrenza patriottica e solennita' nazionale e' riservato al Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
