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[1]Sara' conservato ad personam ai funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle strade ferrate, inscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in dipendenza dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, che non siano addetti a servizi ferroviari, ed al personale stabile rimasto definitivamente presso la Societa' gia' esercente le Reti Mediterranea e Sicula, il trattamento consentito dall'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, a favore del personale delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio od a riposo, e delle rispettive famiglie, con riguardo al grado che i funzionari ed il personale suddetti avevano al 30 giugno 1905 ed in relazione al trattamento stabilito dall'art. 7 della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 234, per il personale rimasto presso la Societa' delle ferrovie meridionali.
[2]Ugualmente ad personam sara' conservato ai funzionari ed agenti a riposo, e rispettive famiglie, del gia' R. Commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885, il trattamento del personale a riposo delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 8 agosto 1923
