Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1908 al 8 agosto 1923. Leggi il testo vigente →
[1]I senatori del Regno ed i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a dodici biglietti gratuiti di 1ª classe di sola andata per uso della famiglia, validi ciascuno per una persona e per viaggi esclusivamente da o per Roma, ed a sei biglietti di 2ª classe pure di sola andata, per le persone di servizio, parimente validi per una sola persona ciascuno e pel medesimo percorso sovra indicato.
[2]I senatori ed i deputati hanno anche diritto ogni anno a sei concessioni per trasporto gratuito di bagaglio, valide ognuna per cento chilogrammi e per viaggi di semplice andata da o per Roma.
[3]Nei suindicati biglietti di viaggio e buoni per bagaglio il nome della persona autorizzata a valersene ed il percorso saranno scritti dal senatore o dal deputato, al quale sono rilasciati.
[4]Agli effetti delle concessioni suindicate l'anno si computa dalla data delle elezioni generali.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 8 agosto 1923
