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Dal 1° gennaio 1909 le concessioni di biglietti gratuiti e di biglietti a prezzo ridotto, di cui al sesto capoverso dell'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, saranno regolate dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente legge e delle annesse tabelle A, B e C.
Testo in vigore dal 21 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
