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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1632, contenente disposizioni per la corresponsione obbligatoria di assegni familiari ai prestatori d'opera, qualunque sia la durata settimanale dell'orario di lavoro, con le seguenti modificazioni;
[9]All'art. 2, i commi 2° e 3° sono sostituiti dal seguente:
[10]«Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 6, sara' determinato chi deve essere considerato capo di famiglia e figlio a carico».
[11]All'art. 6, 2° comma, il numero 2 e' sostituito dal seguente:
[12]«2° i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e un rappresentante del Partito Nazionale Fascista».
[13]All'art. 12 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonche' il termine utile entro cui possono essere chiesti gli assegni sotto pena di decadenza».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1937 - Anno XV
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel.
[18]Visto il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 12 aprile 1937 al 28 luglio 1937
