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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1335, contenente disposizioni sui canali demaniali, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 3, il comma 1° e' sostituito dal seguente:
[10]«Qualora la dispensa d'acqua da un'unica bocca di presa sui canali demaniali competa di diritto, giusta l'art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, a vari utenti irrigui, questi hanno l'obbligo di costituirsi in consorzio o in comunione, alla condizione, in questo secondo caso, non solo di nominare la rappresentanza dell'utenza, ma di assumere anche in solido il pagamento di un canone indiviso».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Solmi - Cobolli-Gigli - Rossoni.
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 12 aprile 1937 al 22 dicembre 2008
