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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1338, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 1 del decreto, 4° comma, lettera C, e' aggiunto:
[10]«7° un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, scegliendolo fra le persone che saranno designate dalla Federazione del legno, da quella della carta, dal Comitato nazionale forestale e dall'Ente nazionale per la cellulosa e carta».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni.
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 12 aprile 1937 al 22 dicembre 2008
