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Lavoro
Convenzione 190
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione · Legge 15 gennaio 2021, n. 4
- Aggiornato al
- 26 gennaio 2021
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- 20
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Convenzione 190 CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO…
- Art. 2La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi…
- Art. 3La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che…
- Art. 4A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri sono tenuti a rispettare…
- Art. 5Nell'ottica della prevenzione e dell'eliminazione della violenza e delle molestie nel…
- Art. 6Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il…
- Art. 7Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro…
- Art. 8Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie…
- Art. 9Ciascun Membro dovra' adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di…
- Art. 10Ciascun Membro dovra' adottare misure adeguate al fine di: a) controllare e applicare le…
- Art. 11In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei…
- Art. 12Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti…
- Art. 13Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per la…
- Art. 14La presente Convenzione sara' vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione…
- Art. 15Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un…
- Art. 16Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra' notificare a tutti i…
- Art. 17Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovra' comunicare al…
- Art. 18Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 19Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica la presente Convenzione e…
- Art. 20Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
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