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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilita', la sequestrabilita' e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1 e' sostituito il seguente:

[10]L'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e' modificate come appresso:

[11]«Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, ne' pignorati, ne' sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennita', i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dello Stato o dell'amministrazione pubblica locale, e le aziende di pubblici servizi di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti».

[12]Nell'art. 4, primo comma, alle parole: «diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un qualsiasi trattamento assicurativo», sono sostituite le seguenti: «diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidita' o un qualsiasi trattamento assicurativo».

[13]All'art. 13 e' sostituito il seguente:

[14]«Nelle condizioni indicate all'art. seguente, gli impiegati e salariati delle amministrazioni, di cui al precedente art. 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato, possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o di dieci anni».

[15]Nell'art. 14, primo comma, alle parole: «avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidita' o ad un trattamento assicurativo», sono sostituite le seguenti: «avere diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidita' o un trattamento assicurativo».

[16]Nell'art. 15, alle parole: «gli impiegati e salariati degli enti indicati al precedente articolo 13», sono sostituite le seguenti: «gli impiegati e salariati delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato».

[17]Nell'art. 17, primo comma, alle parole: «l'Ente od Istituto», sono sostituite le seguenti: «l'Ente od Azienda».

[18]Nello stesso art. 17, secondo comma, alle parole: «per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente articolo 13», sono sostituite le seguenti: «per gli impiegati e salariati nelle Amministrazioni, di cui al precedente articolo 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato», ed alle parole: «e del penultimo», e' sostituita la dizione: «e dal penultimo».

[19]All'art. 19 e' sostituito il seguente:

[20]«Fino a quando sara' emanato il testo unico di cui all'articolo 21, continua a partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato il personale di altre amministrazioni che attualmente vi e' ammesso».

[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[22]Data a Roma, addi'. 5 gennaio 1939-XVII

[23]VITTORIO EMANUELE

[24]Mussolini - Solmi - Di Revel - Lantini

[25]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 23 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-05;4~art1 · fonte del testo

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