[1]Le attivita' di cooperazione delle Parti saranno effettuate, nel quadro dei programmi concordati, secondo il principio di reciprocita' e sulla seguente base:

[2]La Parte invitata si assumera' le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno, nonche' le diarie delle persone inviate.

[3]La Parte che invita si assumera' le spese legate al trasporto nel suo territorio delle persone inviate, alla sistemazione e al vitto, nonche' alle attivita' stesse che organizzera', comprese le iniziative culturali.

[4]La regolamentazione degli aspetti finanziai legati allo scambio di frequentatori, nonche' al loro addestramento ai corsi organizzati da una delle Parti sara' definita in base ad accordi specifici.

[5]I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa nel territorio della Repubblica Italiana sono regolati dalla legislazione della Repubblica Italiana, nel territorio della Federazione Russa dalla legislazione della Federazione Russa.

[6]La Parte invitata provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia e incidente.

[7]La Parte invitata si assumera' le spese legate al trasporto del malato in Patria.

[8]Le spese legate agli scambi sportivi sono definite dalle regole del Consiglio Internazionale di Sport Militari.

[9]Il principio generale di reciprocita' non sara' usato nei riguardi di squadre Sportive al di fuori del quadro del Consiglio Internazionale di Sport Militari, nonche' di gruppi (delegazioni) che contano oltre 10 persone. Le modalita' di finanziamento dei gruppi suindicati saranno stabilite di volta in volta per consenso reciproco delle Parti.

[10]Nel caso in cui una delle Parti invia una delegazione (missione) al di fuori del quadro del presente Accordo, essa si assumera' tutte le spese. La Parte che invita favorira' l'organizzazione dell'attivita' della delegazione (missione) secondo i suoi desideri.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art8 · fonte del testo

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