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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 · Legge 23 aprile 1975, n. 398
- Aggiornato al
- 25 agosto 1975
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 125
- Art. 1PROTOCOLLO Articolo 1 Il Presente Protocollo completa alcune disposizioni dell'Accordo e…
- Art. 2La Comunita' raccogliera' le informazioni relative agli impianti e alle materie nucleari…
- Art. 3L'Agenzia e la Comunita' procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni…
- Art. 4Nel fornire all'Agenzia le informazioni di cui all'articolo 2 del presente Protocollo, la…
- Art. 5La preparazione dei formulari allegati agli Accordi Sussidiari sara' effettuata…
- Art. 6La Comunita' raccogliera' i rapporti dagli esercenti, terra' una contabilita'…
- Art. 7Una volta espletati i compiti di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, la Comunita'…
- Art. 8La Comunita' trasmettera' inoltre all'Agenzia i rapporti sul bilancio materie e gli…
- Art. 9Il modello e il formato dei rapporti di cui agli articoli 7 e 8 del presente Protocollo…
- Art. 10Le attivita' di ispezione ordinarie svolte dalla Comunita' e dall'Agenzia agli effetti…
- Art. 11Salvo quanto disposto dagli articoli 79 e 80 dell'Accordo, nel determinare il numero…
- Art. 12Le attivita' ispettive di cui all'Accordo nei confronti di ciascun impianto saranno…
- Art. 13Le attivita' ispettive di cui all'Accordo, espresse come previsioni concordate delle…
- Art. 14a) Salvo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Protocollo, le ispezioni…
- Art. 15Il programma generale e il calendario delle ispezioni della Comunita' previste…
- Art. 16Le disposizioni per la presenza degli ispettori dell'Agenzia durante l'esecuzione di…
- Art. 17Al fine di dare all'Agenzia la possibilita' di decidere, in funzione delle esigenze in…
- Art. 18Le procedure tecniche per ciascun tipo di impianto in generale e, in quanto necessario…
- Art. 19Le intese sul coordinamento per ciascun tipo di impianto specificate negli Accordi…
- Art. 20I provvedimenti specifici di coordinamento sulle questioni precisate nei formulari…
- Art. 21La Comunita' trasmettera' all'Agenzia i propri documenti di lavoro relativi a quelle…
- Art. 22I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse…
- Art. 23Le frequenze degli inventari fisici che saranno effettuati dagli esercenti dell'impianto…
- Art. 24Qualora l'Agenzia possa realizzare gli scopi delle sue ispezioni ad hoc previste dallo…
- Art. 25a) Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e del presente Protocollo, sara'…
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