temporanea 1. Se il differimento dell'estradizione da' luogo alla prescrizione o ostacola gravemente il procedimento penale intentato dalla Parte richiedente contro la persona la cui estradizione e' stata richiesta, questa potra' essere estradata temporaneamente per l'esecuzione di alcuni atti processuali su domanda motivata di questa Parte. 2. La persona temporaneamente estradata sara' riconsegnata alla Parte richiesta immediatamente dopo il compimento degli atti processuali per i quali e' stata consegnata al piu' tardi nei tre mesi a partire dalla data di estradizione temporanea.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art38 · fonte del testo

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