RINVIATA O TEMPORANEA 1. Se la persona da estradare e' sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conscere la sua decisione all'altra Parte. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la consegna della persona estradata potra' essere differita finche' il procedimento penale non sia concluso o la pena non sia stata scontata. 2. Tuttavia la Parte richiesta puo', su domanda motivata, procedere alla consegna temporanea alla Parte richiedente della persona da estradare ivi sottoposta a procedimento penale per permetterne lo svolgimento, concordandone i termini e le modalita'. La persona consegnata temporaneamente sara' detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, sara' calcolata nella pena che sara' inflitta o eseguita nella Parte richiesta. 3. La consegna della persona da estradare puo' essere parimenti differita:

  • a)quando, a causa di una grave malattia, il trasporto nella Parte richiedente della persona da estradare puo' metterne in pericolo la vita;
  • b)quando ragioni umanitarie, determinate da circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano e vi sia il consenso della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art15 · fonte del testo

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