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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, con le seguenti modificazioni:
[9]Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente nuovo articolo che prende il n. 7:
[10]« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni e sentita la Corporazione della zootecnia e della pesca, saranno stabilite le caratteristiche dei vari formaggi molli e di quelli di pecora e di bufala ».
[11]L'art. 7 prende il n. 8.
[12]Le tabelle A e B, allegate al decreto, sono sostituite dalle seguenti:
[13]Tabella A.
[14]Formaggi:
[15]Contenuto minimo in materia grassa, riferito alla sostanza secca, rispettivamente prescritto:
[16]Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi) (a).......................... 50 % Gorgonzola bianco e verde................... 48 % Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi)............................ 44 % Fontina............................ 45 % Asiago e Montasio....................... 30 % Formaggi di tipo svizzero (Emmental, Groviera, Friburgo)... 45 % Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz).............. 43 % Grana parmigiano-reggiano................... 32 % Grana lodigiano........................ 25 % Grana emiliano........................ 32 % Grana lombardo........................ 27 % Grana veneto......................... 25 % Formaggi di tipo olandese................... 40 % Altri formaggi duri (Morlasco, uso turco, ecc.) (b)...... 27 % Altri formaggi molli e teneri................. 45 % Formaggi fusi recanti indicazioni atti a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero........... 42 % Altri formaggi fusi...................... 35 % Formaggi di latte di bufala.................. 45 % Formaggi di latte di pecora (Pecorino tipo romano)...... 36 % Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo)............... 40 % Formaggi di latte di pecora (altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, Moliterno, Crotonese, ecc.).... 30 % (a) E' ammesso un contenuto minimo di materia grassa del 48% per la produzione estiva (aprile-agosto).
[17](b) Nelle zone montane, Che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, e' consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, di' formaggi duri con un contenuto di materia grassa non inferiore al 18 %. Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche di tali formaggi e le altre modalita' atte a limitarne il consumo nei riguardi delle popolazioni delle zone montane dove tali formaggi si producono o tradizionalmente si consumano.
[18]1
[19]Tabella B.
[20]Formaggi:
[21]Termini di tempo nei quali e' consentita la validita' dei quantitativi, prodotti o importati anteriormente, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi prescritti:
[22]Mozzarelle....................... 1 mese Scamorze......................... 3 mesi Robiole.......................... 3 mesi Robioline......................... 3 mesi Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo........ 3 mesi Belpaese e tipi simili................... 3 mesi Taleggio.......................... 3 mesi Provatura......................... 4 mesi Provola.......................... 6 mesi Panerone.......................... 6 mesi Formaggi di tipo olandese................. 6 mesi Gorgonzola bianco e verde................. 8 mesi Fontina.......................... 1 anno Emmental e Groviera.................... 1 anno Siciliano......................... 1 anno Canestrato......................... 1 anno Asiago........................... 2 anni Montasio.......................... 2 anni Pecorino.......................... 2 anni Provolone......................... 2 anni Caciocavallo........................ 2 anni Grana........................... 2 anni Sbrinz e Friburgo..................... 2 anni Formaggi fusi e altri formaggi non nominati........ 1 anno
[23]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[24]Data a Roma, addi' 2 febbraio 1939-XVII
[25]VITTORIO EMANUELE
[26]Mussolini - Solmi - Rossoni - Di Revel - Lantini
[27]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 18 febbraio 1941
1Il Decreto 18 febbraio 1941 (in G.U. 22/02/1941, n. 46) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la tabella A di cui alla presente legge e' temporaneamente sostituita dalla seguente: formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio. Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi....................................................... 40% Gorgonzola bianco e verde.................................... 40% Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi)...................................................... 35% Fontina...................................................... 45% Asiago e Montasio............................................ 25% Formaggi tipo svizzero (Emmenthal, Groviera, Friburgo)....... 40% Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz)........................... 35% Grana parmigiano-reggiano.................................... 32% Grana lodigiano.............................................. 25% Grana emiliano............................................... 32% Grana lombardo............................................... 27% Grana veneto................................................. 25% Formaggi di tipo olandese.................................... 40% Altri formaggi duri (Morlasco, uso turco, ecc.).............. 27% Altri formaggi molli e teneri................................ 35% Formaggi fusi recanti indicazioni atti a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero................................... 35% Altri formaggi fusi.......................................... 30% Formaggi di latte di bufala.................................. 45% Formaggi di latte di pecora (Pecorino tipo romano)........... 36% Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo)......................................... 40% Formaggi di latte di pecora (altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, moliterno, Crotonese, ecc.)..........................30%
Testo in vigore dal 9 marzo 1941 al 22 dicembre 2008
