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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997 · Legge 14 ottobre 1999, n. 395
- Aggiornato al
- 4 novembre 1999
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA…
- Art. 2In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di…
- Art. 4I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio…
- Art. 7Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il…
- Art. 8Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio…
- Art. 9Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere…
- Art. 10Agli effetti del presente accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di…
- Art. 11I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo…
- Art. 12Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del…
- Art. 13L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il…
- Art. 14Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei…
- Art. 15L'autorizzazione, valida per andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto…
- Art. 16Non e' permesso effettuare trasporti interni sul territorio delle Parti contraenti. 2. E'…
- Art. 17I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli…
- Art. 18Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti…
- Art. 19I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 20I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme…
- Art. 21Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso del suo territorio dei veicoli…
- Art. 22Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio nel veicolo possono importare…
- Art. 23Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza…
- Art. 24I pezzi di ricambio destinati alla riparatone di un veicolo, gia' importato…
- Art. 25La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 26Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata in caso di…
- Art. 27Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte…
- Art. 28E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti…
- Art. 29La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che…
- Art. 30I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 31Il presente Accordo entrera' in vigore dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate…
Altre partizioni dell’atto
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