[1]Notifica

[2]1. Un Governo firmatario puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorita' depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 66 o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformita' del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non e' in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall'articolo 66, il Consiglio puo', tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art65 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari