[1]Ratifica, accettazione, approvazione

[2]1. Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari in conformita' della loro procedura costituzionali. 2. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 65, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non oltre il 30 aprile 1973. 3. Ogni Governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in conformita' del paragrafo 2 puo' ottenere dal Consiglio una o piu' proroghe del termine. 4. Ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indica, al momento del deposito se e' un membro esportatore o un membro importatore.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art64 · fonte del testo

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