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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale, con le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 2 e' soppresso l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti commi:
[9]«Qualora il costo del prodotto, ivi compresa l'indennita' di requisizione, risulti superiore al prezzo ufficiale del prodotto stesso, la eccedenza e' assunta a carico dello Stato.
[10]«La misura unitaria di tale integrazione e' determinata insindacabilmente dall'Ispettorato servizio legnami in base a perizia estimativa analitica compilata al momento della requisizione dal Comando provinciale della Milizia nazionale forestale e verra' corrisposta dalla Milizia nazionale stessa alle imprese e alle persone assuntrici delle utilizzazioni sui quantitativi effettivamente prodotti man mano che essi vengono dalla Milizia consegnati agli Enti indicati».
[11]All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
[12]«Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli acquisti di carattere urgente ed indilazionabile effettuati in sito ad economia da reparti militari in marcia, in manovra o in eccezionali circostanze analoghe, per sopperire alle proprie necessita' giornaliere.
[13]«Detti reparti dovranno senza dilazione informare il Comando provinciale della Milizia nazionale forestale competente degli acquisti fatti in deroga alla norma generale di cui sopra».
[14]L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
[15]«Per l'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale alle Forze armate le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale d'intesa con i Ministeri militari interessati.
[16]«Per l'approvvigionamento alla popolazione civile le assegnazioni verranno disposte per ogni provincia dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale sentita la Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 12, in favore del locale Consorzio agrario il quale provvedera' alla distribuzione secondo le direttive del Prefetto.
[17]«Per l'approvvigionamento per usi industriali (ivi compresa. la legna ed il carbone occorrente per i gassogeni e come materia prima) le assegnazioni verranno disposte dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale sentita sempre la ripetuta Commissione centrale in favore di un'unica organizzazione da costituirsi di concerto fra le Amministrazioni dello Stato interessate. Nei limiti delle assegnazioni globali stabilite come sopra per la legna e il carbone vegetale occorrenti per l'autotrazione a gassogeno, il Ministero delle comunicazioni, e il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, provvederanno, ciascuno nella propria competenza, alla determinazione dei contingenti da assegnare a ciascuna provincia in relazione al numero e ai tipi di automezzi a gassogeno autorizzati a circolare.
[18]«Tutti gli Enti eventualmente costituiti per l'approvvigionamento o la distribuzione della legna e del carbone vegetale cesseranno le loro funzioni, relativamente a tale attivita', entro il 31 ottobre 1942-XXI».
[19]All'art. 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente comma:
[20]«I trasporti di legna o carbone vegetale destinati ad Enti militari per qualsiasi quantitativo, dovranno essere documentati dall'Autorita' militare interessata:».
[21]L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
[22]«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero della guerra, stabilira' il numero e la specie dei mezzi di trasporto, adibiti dalla Milizia, nazionale forestale o dalle imprese per la produzione di legna e carbone vegetale, che dovranno essere esentati dalla requisizione».
[23]Al 1° comma dell'art. 12 le parole: «un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra», sono sostituite dalle altre: «un rappresentante del Ministero della produzione bellica», ed e' aggiunto, dopo il rappresentante del Ministero scambi e valute: «un rappresentante della Commissione Suprema di difesa».
[24]Al 3° comma, lettera a), dello stesso art. 12, sono soppresse le parole: «alle Forze armate».
[25]All'art. 16 sono soppresse le parole: «salvo le altre eventuali sanzioni».
[26]Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente art. 16-bis:
[27]«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere ai produttori che non beneficiano delle integrazioni di cui all'art. 2 un premio rispettivamente di L. 5 e di L. 10 per ogni quintale di legna e di carbone vegetale consegnato nel periodo 1° ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI agli Enti designati dalla Milizia nazionale forestale.
[28]«Tali premi escludono le agevolazioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, numero 1184».
[29]All'art. 17 sono aggiunti i seguenti commi:
[30]«Il pagamento dei premi di cui ai precedente articolo 16-bis, per la legna da ardere e per il carbone vegetale, destinati all'approvvigionamento della popolazione civile, sara' effettuato dai Consorzi agrari provinciali.
[31]«I fondi all'uopo necessari saranno messi a disposizione dei Consorzi agrari medesimi, con le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per le finanze».
[32]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[33]Data a Roma, addi' 22 aprile 1943-XXI
[34]VITTORIO EMANUELE
[35]Mussolini - Pareschi - Scorza - Acerbo - De Marsico - Cini - Cianetti
[36]Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 29 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
