Articolo VI 1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrera' in vigore tra gli stessi il 30 giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascun Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica. 2. A partire dalla sua entrata in vigore il presente Protocollo sara' registrato dai Depositari, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione Civile internazionale (Chicago, 1944).

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artvi · fonte del testo

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