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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, negli ammassi della lana, con la seguente modificazione: dopo il 2° comma dell'art. 18 e' aggiunto il seguente articolo:
[9]« Art. 19. - I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori o istituti finanziatori dall'altra, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Solmi - Rossoni - Di Revel - Lantini - Guarneri
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 9 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
