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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977
Legge 3 febbraio 1979, n. 39
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1979
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. iACCORDO sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di…
- Art. iiARTICOLO II 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti…
- Art. iiiARTICOLO III. 1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a…
- Art. ivARTICOLO IV. 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati…
- Art. vARTICOLO V. Le imprese designate dalle due Parti Contraenti, godranno di pari ed eque…
- Art. viARTICOLO VI. 1. I servizi convenuti esercitati dalle imprese designate dalle due Parti…
- Art. viiARTICOLO VII. 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite…
- Art. viiiARTICOLO VIII. Ognuna delle Parti Contraenti concede alla impresa designata dall'altra…
- Art. ixARTICOLO IX Ciascuna impresa designata puo' mantenere nel territorio dell'altra Parte…
- Art. xARTICOLO X Le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si metteranno in contatto…
- Art. xiARTICOLO XI Consultazioni tendenti all'eventuale modifica del presente Accordo o della…
- Art. xiiARTICOLO XII. 1. Nella misura in cui una controversia sulla interpretazione o…
- Art. xiiiARTICOLO XIII. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui…
- Art. xivARTICOLO XIV. 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo in…
- Art. xvARTICOLO XV. Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verra' registrato presso…
- Art. xviARTICOLO XVI. Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a…
