1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente della Tunisia possiede elementi di reddito che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Tunisia dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tunisia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Tunisia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Quando, in conformita' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 2 e 3 soltanto per quanto concerne:

  • a)i dividendi, gli interessi ed i canoni, entro il limite massimo indicato rispettivamente agli articoli 10, paragrafo 2, 11, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2; e
  • b)gli utili delle imprese considerate all'articolo 7, entro il limite massimo del 25 per cento.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;388~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari