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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979
Legge 25 maggio 1981, n. 387
- Aggiornato al
- 24 luglio 1981
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o…
- Art. 9associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti e pagati ad un residente…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente nell'altro Stato…
- Art. 13di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al…
- Art. 14indipendenti 1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente percepisce per…
- Art. 15dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e…
- Art. 16a membri dei Consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni di…
- Art. 17e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i…
- Art. 18Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19pubbliche 1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato Contraente o…
- Art. 20e insegnanti I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un…
- Art. 21ed apprendisti Le remunerazioni che uno studente o apprendista che e' o era…
- Art. 22redditi 1. Elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi…
- Art. 23Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in base ai seguenti paragrafi del…
- Art. 24discriminazione 1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno…
- Art. 25amichevole 1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 26di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le…
- Art. 27diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 28Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta…
- Art. 29in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 30di validita' La presente Convenzione rimarra' in vigore fino alla denuncia da parte di…
