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Impresa
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948
Legge 18 giugno 1949, n. 385
- Aggiornato al
- 12 luglio 1949
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 29
- Art. iTrattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati…
- Art. iiArticolo II 1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel presente…
- Art. iiiArticolo III 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta…
- Art. ivArticolo IV. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte…
- Art. vArticolo V 1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte…
- Art. viArticolo VI Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati…
- Art. viiArticolo VII 1. I Cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta…
- Art. viiiArticolo VIII I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alto Parte…
- Art. ixArticolo IX 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte…
- Art. xArticolo X Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche…
- Art. xiArticolo XI 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori…
- Art. xiiArticolo XII 1. Ai cittadini di ciascuna. Alta Parte Contraente, indipendentemente dalla…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati…
- Art. xivArticolo XIV 1. In tutte le questioni che si riferiscono: (a) a diritti doganali ed oneri…
- Art. xvArticolo XV 1. Le leggi, i regolamenti delle autorita' amministrative e le decisioni…
- Art. xviArticolo XVI 1. Ai prodotti naturali, coltivati o manufatti di ciascuna Alta Parte…
- Art. xviiArticolo XVII 1. Il trattamento prescritto in questo articolo si applichera' a qualsiasi…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o mantenga un…
- Art. xixArticolo XIX 1. Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sara' liberta' di…
- Art. xxArticolo XX 1. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato…
- Art. xxiArticolo XXI. 1. Sara' permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di…
- Art. xxiiArticolo XXII 1. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di scaricare…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Vi sara' liberta' di transito attraverso i territori di ciascuna Alta…
- Art. xxivArticolo XXIV 1. Nessuna disposizione del presente Trattato sara' interpretata in modo da…
- Art. xxvArticolo XXV Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal presente…
- Art. xxviArticolo XXVI Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa…
- Art. xxviiArticolo XXVII 1. Il presente Trattato sara' ratificato; lo scambio delle ratifiche avra'…
