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[1]A cominciare dall'esercizio 1906-907 il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio di spesa apposito capitolo con la denominazione:
[2]«Rimborsi dovuti a Societa' ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636».
[3]Con decreto del Ministero del tesoro, verranno assegnate al detto capitolo le somme necessarie per provvedere a tali rimborsi.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 16 giugno 1907.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]GIANTURCO. CARCANO. F. COCCO-ORTU.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
