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[1]All'art. 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola e' sostituito il seguente:

[2]«Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la corporazione vitivinicola ed olearia, sara' fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se gia' pigiate, di consegnare, entro la fine di febbraio all'Ente di cui all'art. 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'art. 10.

[3]«Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, e' considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

[4]«Agli effetti della determinazione della quantita' di vino che l'obbligato e' tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare, dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

[5]«Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 31 marzo».

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-13;383~art2 · fonte del testo

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