[1]PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ARTICOLO 1 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

[2]- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -10% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni: - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -5% dei dazi di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -15% dei dazi di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: -25% dei dazi di base.

[3]2. Alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti. 3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18. 4. Il Consiglio di associazione puo' decidere di:

[4]- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo; - aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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