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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, contenente disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo della legna, e modificazioni ed aggiunte alla disciplina della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 4 la parola: «sono», e' sostituita con le altre: «possono essere».
[10]All'art. 8, il comma 2° e' sostituito dal seguente:
[11]«I trasporti per ferrovia di legna, qualunque ne sia il peso, il trasporto per via ordinaria od acquea di oltre venti quintali di carbone vegetale o di oltre cinquanta quintali di legno e il trasporto per ferrovia di oltre venti quintali di carbone vegetale, fuori della Provincia in cui tali prodotti si trovano, debbono essere autorizzati dal Comando provinciale della Milizia nazionale forestale competente sul luogo di spedizione».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - VIDUSSONI - PARESCHI - RICCI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
