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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA '
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1377, concernente l'importazione di bovini da riproduzione, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 1, comma primo, le parole: « i giovenchi » sono sostituite con le parole: « le giovenche ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 3 aprile 1942-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL - PARESCHI - RICCARDI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
