ARTICOLO III Le Parti Contraenti realizzeranno tale cooperazione nei seguenti principali settori: 1. reciproca conoscenza degli strumenti giuridici e delle strutture organizzative nel campo della protezione dell'ambiente; 2. sviluppo di ricerche congiunte fra scienziati italiani e argentini; 3. impiego di tecnologie efficienti e di mezzi tecnici moderni nel settore dell'osservazione e del controllo dello stato dell'ambiente; 4. studio e prevenzione delle catastrofi ecologiche e degli incidenti rilevanti e mitigazione delle relative conseguenze; 5. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente, impiego di tecnologie ambientali "pulite" e formazione di "banche dati"; 6. conservazione della natura e gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico, le sue diversita' biologiche e genetiche; 7. utilizzazione di tecnologie ecologicamente appropriate; 8. riduzione della produzione di rifiuti, eliminazione e riciclaggio di rifiuti nonche' minimizzazione dei loro effetti nocivi per l'ambiente, impiego delle relative tecnologie; 9. prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine (incluse le acque costiere) ed interne; metodi di depurazione, ivi compresa quella biologica, con particolare riguardo ai bacini fluviali, ai fiumi di breve percorso ed a specifiche aree marine; 10. prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili e fisse, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero dell'aria; 11. scambio di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecniche sulle tecnologie per la elaborazione di prodotti sostitutivi delle sostanze che riducono la strato di ozono; 12. utilizzazione razionale delle risorse energetiche, ricerca e sviluppo di fonti energetiche ecologicamente "pulite"; 13. metodi di valutazione preventiva dell'impatto sull'ambiente di nuove opere infrastrutturali; 14. promozione della collaborazione economica e tecnologica nel campo della protezione ambientale, ivi compresi lo studio e la realizzazione di progetti comuni di investimento e di imprese miste. I predetti settori di cooperazione potranno essere integrati e riesaminati sulla base del presente Accordo. I risultati della cooperazione potranno essere messi a disposizione di privati e di Paesi Terzi, previo accordo fra le Parti.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;377~accordo-artiii · fonte del testo

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