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Costituzionale
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979
Legge 4 giugno 1982, n. 376
- Aggiornato al
- 21 giugno 1982
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Gli Stati contraenti intendono contribuire, con un'azione comune, sia alla promozione di…
- Art. 3Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi…
- Art. 4Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi…
- Art. 5Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi…
- Art. 6Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territorio di uno…
- Art. 7In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettuati e sui…
- Art. 8Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi…
- Art. 9Gli Stati contraenti riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi e l'esecuzione…
- Art. 10E' istituito un Comitato regionale composto dai rappresentanti dei governi dei paesi…
- Art. 11Il Comitato regionale elegge, per ognuna delle proprie sessioni, un Presidente ed adotta…
- Art. 12Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di…
- Art. 13Il Comitato regionale adotta tutte le misure utili al fine di associare ai propri sforzi…
- Art. 14Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrapresi, ai…
- Art. 15La presente Convenzione e' aperta alla firma e alla ratifica degli Stati appartenenti…
- Art. 16Altri Stati, membri dell'ONU, di una delle istituzioni specializzate o dell'AIEA o Parti…
- Art. 17La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa si effettua con il deposito…
- Art. 18La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento…
- Art. 19Gli Stati contraenti hanno la facolta' di denunciare la presente Convenzione. 2. La…
- Art. 20Il Direttore generale dell'Unesco informera' gli Stati contraenti e gli altri Stati…
- Art. 21In conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione…
