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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697, che porta «limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici», con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 2, dopo il 4° alinea, e' aggiunto il seguente:

[10]ai conduttori nudi o coperti fino a 6 millimetri quadrati per derivazioni locali di utenti di energia elettrica, purche' le derivazioni non siano lunghe piu' di metri 50.

[11]All'art. 3, alla fine della lettera o), sono aggiunte le parole: di potenza installata superiore a 500 kilowatt.

[12]All'art. 4, dopo il 2° alinea, e' aggiunto il seguente:

[13]per le paline in tubi di ferro o acciaio infisse nei fabbricati e ai piedi in cemento armato per i sostegni in legno.

[14]All'art. 4, dopo il 3° alinea, e' aggiunto il seguente:

[15]per i sostegni di cui ai commi h) ed i) ricuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali.

[16]All'art. 4, secondo comma, alle parole:

[17]e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera, sono sostituite le altre: e i sostegni e relativi elementi siano centrifugati oppure vibrati.

[18]All'art. 4, penultimo comma, e' aggiunto il seguente periodo:

[19]E' pure consentito l'impiego di laminati di ferro per le sole membrature lavoranti a flesso pressione quando l'impiego del ferro non porta a un quantitativo di materiale ferroso superiore a quello conseguibile con l'acciaio.

[20]All'art. 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole o di tracciato, nonche' per esaurire le scorte accertate. Tra le opere in corso di ultimazione sono da considerarsi anche le linee autorizzate per due o piu' terne di conduttori non ancora tutte installate. Anche il limite di tensione di cui ai commi h) ed i) dell'art. 3 potra' formare oggetto di deroga in quei casi ove sostegni in laminati, profilati e tubi di acciaio richiedano un quantitativo di materiale ferroso non superiore a quello richiesto dal cemento armato.

[21]All'art. 9, primo comma, alle parole:

[22]entrera' in vigore due mesi dopo, sono sostituite le altre: entrera' in vigore sei mesi dopo.

[23]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[24]Data a Roma, addi' 2 aprile 1940-XVIII

[25]VITTORIO EMANUELE

[26]MUSSOLINI - SERENA - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCI -RICCARDI

[27]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 16 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;372~art1 · fonte del testo

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