Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 · Legge 14 febbraio 2003, n. 37
- Aggiornato al
- 13 marzo 2003
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' ed incoraggera'…
- Art. 3nazionale e trattamento della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli invertitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente…
- Art. 6di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione designata abbia effettuato un…
- Art. 8' di trasferimento 1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra…
- Art. 11tra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' a tutti gli investimenti esistenti che…
- Art. 14in vigore e Durata 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
