[1]di servizi

[2]Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, e' vietata:

  • a)qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
  • b)qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
  • i)i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
  • ii)i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalita', di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art17 · fonte del testo

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