[1]Allegato I

[2]Libera circolazione delle persone

[3]Articolo 1 Ingresso e uscita

  • 1)Le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato, nonche' i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato dietro semplice presentazione di una carta d'identita' o di un passaporto validi. Non puo' essere imposto alcun visto d'ingressi ne' obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia e i lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. La parte contraente interessata concede a tali persone ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.
  • 2)Le parti contraenti riconoscono ai cittadini delle parti contraenti, ai membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 dei presente allegato, nonche' ai lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il diritto di lasciare il loro territorio dietro semplice presentazione di una carta d'identita' e di un passaporto validi. Le parti contraenti non possono imporre ai cittadini dell'altra parte contraente alcun visto d'uscita ne' obbligo equivalente. Le parti contraenti rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, in conformita' della propria legislazione, una carta d'identita' o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza. Il passaporto deve essere valido almeno per tutte le parti contraenti e per i paesi di transito diretto fra dette parti. Se il passaporto e' l'unico documento valido per uscire dal paese, la sua validita' non deve essere inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art1 · fonte del testo

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