Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 2, dopo il 2° comma, aggiungere il seguente:
[10]« Resta fermo il diritto delle Associazioni sindacali fasciste dell'agricoltura, giuridicamente riconosciute, allo svolgimento di corsi professionali per i rispettivi rappresentanti, mediante proprio, idoneo personale istruttore ».
[11]Al 3° comma dell'attuale art. 2, sostituire alle parole: « del precedente comma », le seguenti: « dei precedenti comma ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]Mussolini - Rossoni - Bottai - Di Revel - Lantini
[16]Visto il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 3 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
