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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, concernente provvedimenti per le patenti dei segretari comunali, con l'aggiunta, all'art. 5, del seguente comma:
[8]«((Coloro che alla data 24 maggio 1915)) si trovavano in servizio in qualita' di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, potranno, su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del Regio prefetto, essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite con i citati decreti Luogotenenziali 26 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 21 febbraio 1926.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Federzoni.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 aprile 1926 al 16 dicembre 2009
