Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV. n. 1386, concernente la modificazione del 1° comma dell'articolo 219 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, circa il termine per la riduzione a meta' della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
