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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'ammissione al consumo delle carni macellate importate. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932. - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Rocco - Mosconi - Acerbo - Bottai.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
