Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Protocollo n. 4
Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995 · Legge 3 febbraio 1997, n. 35
- Aggiornato al
- 4 marzo 1997
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 162
- Art. 1PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI…
- Art. 2d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli…
- Art. 3bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari…
- Art. 4con materiali originari dell'Algeria o del Marocco 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo…
- Art. 5della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2…
- Art. 6totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2…
- Art. 7sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non…
- Art. 8o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni…
- Art. 9' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per…
- Art. 10, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono…
- Art. 11Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono…
- Art. 12neutri Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o della…
- Art. 13della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione…
- Art. 14delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Tunisia verso un altro…
- Art. 15diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai…
- Art. 16I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esportazione in un paese terzo e…
- Art. 17di circolazione EUR.1 Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente…
- Art. 18procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene…
- Art. 19a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18…
- Art. 20di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o…
- Art. 21dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu'…
- Art. 22semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del…
- Art. 23informativa e dichiarazione 1. quando ai fini del rilascio di un certificato di…
- Art. 24' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una…
- Art. 25della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati…
- Art. 26con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni…
- Art. 27su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi…
- Art. 28della prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che…
- Art. 29delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta…
- Art. 30ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano…
- Art. 31espressi in ECU 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a…
- Art. 32dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri della…
- Art. 33dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle…
- Art. 34delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui…
- Art. 35Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento…
- Art. 36franche 1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare…
- Art. 37del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non…
- Art. 38particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli…
- Art. 39del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta di…
- Art. 40di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato…
- Art. 41Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 42del protocollo La Comunita' e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le…
- Art. 43con l'Algeria e il Marocco Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la…
- Art. 44in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Protocollo n. 4». torna al corpo dell’atto
