Alla luce delle rispettive politiche e degli obiettivi economici, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i campi di reciproco interesse allo scopo di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, di migliorare il tenore di vita e di soddisfare le reciproche necessita' inerenti allo sviluppo. A tal fine, le parti contraenti concordano di applicare le seguenti misure:

  • a)promuovere la cooperazione industriale ed il trasferimento tecnologico mediante misure concordate ai livelli comunitario e nazionale delle due parti per creare condizioni favorevoli a siffatta cooperazione su basi a lungo termine, mediante una maggiore utilizzazione delle reciproche risorse materiali, lavorative e tecnologiche, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto;
  • b)promuovere ed agevolare maggiori investimenti reciprocamente proficui, conformemente alle relative leggi e politiche;
  • c)coadiuvare le istituzioni che le parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche;
  • d)facilitare gli scambi di informazioni su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione in campo economico;
  • e)promuovere la cooperazione in campo tecnologico e scientifico la quale comprende i programmi comuni di ricerca e di sviluppo, ad esempio nei settori delle fonti di energia, della conservazione dell'energia e della relativa tecnologia della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art5 · fonte del testo

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