(a) Lo Stato Membro nel cui territorio l'Organizzazione ha sede, concedera' alle missioni degli Stati terzi presso l'Organizzazione ed ai membri del loro personale, le immunita' ed i privilegi concessi alle missioni diplomatiche ed al loro personale; (b) Inoltre, lo Stato membro nel cui territorio l'Organizzazione ha sede, concedera' le consuete immunita' e privilegi ai rappresentanti di Stati terzi in missione temporanea, non previsti dal paragrafo (a) del presente articolo, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul suo territorio a titolo di rappresentanza di Stati terzi in relazione ai lavori dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;349~accordo-art2 · fonte del testo

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